.....SPECIALE ORGANICI A.T.A......INCONTRO AL MINISTERO DELLA P.I. PER IL PERSONALE INIDONEO.....FONDO D'ISTITUTO-DETERMINAZIONE RISORSE FINANZIARIE......

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Circolare numero 107 del 29-9-2005

Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005 in materia di congedo straordinario retribuito (art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001)

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 16.6.2005 in materia di congedo straordinario retribuito (art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001).

Con la sentenza in argomento, pubblicata sulla G.U., 1 Serie Speciale, corte Costituzionale, n. 25 del 22.6.2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, “nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di handicap grave perché totalmente inabili” (si intende in maniera permanente salvo revisioni del giudizio).

Secondo il dispositivo della sentenza, è perciò ora possibile, in caso di totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore (se l’altro è deceduto) di figli in condizioni di handicap grave, riconoscere il congedo di cui trattasi a fratelli o sorelle conviventi con il soggetto gravemente disabile. In proposito restano ferme le restanti disposizioni emanate in materia relative ai fratelli o sorelle in caso di diritto al congedo stesso per le ipotesi di morte di entrambi i genitori.

Lo stato di totale inabilità dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS o analoghe provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale).

Momentaneamente può essere utilizzato per la richiesta di che trattasi l’attuale modulo di domanda Hand. 5, in attesa che siano apportate le opportune modifiche, che riguarderanno anche il superamento del limite dei 5 anni dall’accertamento di grave handicap.

 

Finanziaria 2005 e persone con disabilità

MODIFICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI DEDUZIONI E DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI

È stata approvata dal Senato, in via definitiva, la Legge Finanziaria per l’anno 2005.

Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, non vanno segnalate novità di rilievo a favore delle persone con disabilità. Anzi, se possibile, le novità sono ancora inferiori rispetto agli anni scorsi.

In linea generale la decisa restrizione della spesa pubblica finirà per incidere in modo significativo sugli enti locali e sui servizi da questi erogati, quindi anche sulle prestazioni assistenziali erogate ai soggetti più deboli.

Rispetto alle stesure precedenti, già commentate in questo sito, va confermata la “scomparsa” dell’articolo che prevedeva l’attribuzione all’INPS anche delle funzioni di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, oltre a quelle già in essere dell’erogazione delle provvidenze economiche.

Sul versante del riconoscimento delle minorazioni civili si confidava da più parti in una proroga, se non in un’abrogazione, della nuova disciplina dei ricorsi. Come noto una norma del 2003 (legge 326/2003) ha soppresso la possibilità, per le persone disabili, di presentare ricorso amministrativo nel caso in cui una provvidenza venga negata. L’unico ricorso possibile è davanti al giudice con l’assistenza di un legale. Questa disciplina entra definitivamente in vigore dal primo gennaio 2005: la Finanziaria non prevede alcuna proroga.

Trasferimenti all’INPS

Passando ai contenuti della Finanziaria approvata, di più stretto interesse per le persone con disabilità, è necessario riferirsi ancora all’INPS. Vengono riconosciuti all’Istituto finanziamenti per colmare le maggiori uscite delle gestioni previdenziali e pensionistiche relative al 2004 e 2005.

Si tratta di un’operazione consueta e di assestamento. Tuttavia le fonti di questi finanziamenti attingono a capitoli che riguardano le persone con disabilità: i congedi retribuiti di due anni ai genitori di persone con handicap grave e i contributi figurativi concessi ai lavoratori con invalidità civile superiore al 74%.

Il motivo è presto detto: gli accantonamenti, presso l’INPS, per quelle due agevolazioni sono stati spesi solo in parte.

Questo impone una riflessione. Le associazioni delle persone con disabilità hanno richiesto più volte di allargare la platea dei beneficiari dei congedi retribuiti estendendo il beneficio, ad esempio, anche al lavoratore che assista il coniuge che attualmente non ha diritto al congedo retribuito di due anni. Il rifiuto a questa proposta era motivato con che un problema di bilancio. Scopriamo ora, nello stesso testo della Finanziaria che ­ solo per il 2003 ­ sui congedi retribuiti di due anni c’è stato un risparmio di spesa pari almeno a 300,66 milioni di euro.

Imposte sui redditi

La seconda, e ultima, novità per le persone disabili e i loro familiari riguarda le imposte sui redditi. L’attuale normativa fiscale prevede di poter detrarre dall'imposta dovuta allo Stato, in occasione della denuncia annuale dei redditi, i cosiddetti oneri di famiglia, cioè una cifra forfetaria per ogni familiare a carico. La cifra è diversa a seconda che il familiare a carico sia il coniuge, i figli, o un altro parente. Finora la detrazione era ammessa fino ad un certo limite di reddito.

La Finanziaria per il 2005 modifica la disciplina precedente rivedendo le modalità di calcolo del limite reddituale. Al contempo gli oneri familiari divengono deducibili anzichè detraibili. Questo significa che le cifre forfetarie per i familiari a carico si deducono dal reddito complessivo e non dall'imposta dovuta allo Stato. Le nuove cifre deducibili sono le seguenti:

  • per il coniuge a carico si possono dedurre 3200 euro.

  • per figli o altri familiari a carico si possono dedurre 2900 euro.

Quest’ultima deduzione è aumentata a:

  • a 3450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

  • a 3700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il testo approvato non richiede la gravità dell’handicap.

Si tratta di aumenti senza dubbio significativi. Si pensi che la precedente detrazione per figli a carico con handicap era di 774,69 euro, anche se questa interessava direttamente l'imposta e non il reddito complessivo.

Va ricordato poi l'introduzione della no tax area, cioè del limite reddituale (anche questo calcolato con nuovi meccanismi) al di sotto del quale non sono dovute imposte all'erario. Il limite è di 15.000 euro.
Chi ha reddIti inferiori non deve alcuna imposta allo Stato, ma - al contempo - non può nemmeno detrarre o dedurre spese sostenute (es.: spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica, spese per acquisto ausili o veicoli adattati). E' un rischio che non corrono i contribuenti con redditi superiori. Nel complesso, quindi, la revisione delle aliquote di tassazione di cui molto si è dibattuto nelle ultime settimane, non riguarda e non ha effetto alcuno sui ceti meno abbienti, cioè su chi non raggiunge nemmeno un reddito sufficiente per presentare la denuncia annuale dei redditi.

Un’altra deduzione ammessa è quella per le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione massima ammessa è di 1.820 euro. Questa deduzione non va confusa con quella, già prevista dalla normativa vigente, per l’assistenza specifica cioè prestata da personale medico, paramedico o assimilato. Su questo aspetto, che conserva dei coni d’ombra applicativi, non mancheranno successive indicazioni del Ministero dell’economia. 

DISABILI Un “bollino blu” per l’accesso agli strumenti informatici Le disposizioni per evitare l’emarginazione dalle tecnologie

IL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Una sorta di bollino blu' certificherà l’accessibilità da parte dei disabili ai siti Internet ed al materiale informatico.

E questa una delle misure contenute nello schema di Dpr concernente il Regolamento di attuazione della “Legge Stanca” (n.4 del 9 gennaio 2004), che reca disposizioni per favori re l’accesso dei disabili agli strumenti informatici.

E stato, infatti, approvato dal Consiglio dei Mini stri del 25 febbraio 2005, in via definitiva, lo schema del Regolamento di attuazione della legge Stanca denominata “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.

Il regolamento, finalizzato ad evitare forme di emarginazione causate dalle nuove tecnologie ed a promuovere l’uso di queste anche quale strumento di miglioramento della qualità della vita, recepisce le linee guida dell’Unione Europea ed è stato redatto con il contributo delle più rappresentative Associazioni che operano nel settore della disabilità, nonché di competenti operatori in materia di accessibilità di tecnologie informatiche.

Dando attuazione alla Legge “Stanca”, il provvedimento tra l’altro obbliga le pubbliche amministrazioni, per i contratti di realizzazione o modifica dei loro siti Internet, ad adeguarli entro 12 mesi alle nuove norme sull’accessibilità, pena la nullità dei contratti.

Le disposizioni non si  limitano a coinvolgere i soggetti pubblici, ma si estendono anche a quelli privati. Verificato il livello di accessibilità dei loro siti Web, il Dipartimento per l’innovazione e le Tecnologie rilascerà infatti un “logo” di certificazione, una sorta di bollino blu, a cui si era fatto cenno in apertura, attestante il livello di rispondenza dei siti ai requisiti richiesti, che sarà un marchio distintivo nel la rete.

Questi i punti essenziali del Regolamento che si compone di 9 articoli:

concetto di accessibilità, intesa come capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano, a motivo della propria disabilità, di tecnologie assistite;

• tecnologie assistite, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati

Le pubbliche amministrazioni obbligate ad adeguarsi alle norme sull’accessibilità dai sistemi informatici; verifica tecnica del l’accessibilità, operata da esperti iscritti ad un elenco gestito dal CNIPA, e verifica soggettiva, effettuata con l’intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche;

rilascio da parte del Dipartimento per l’innovazione e le Tecnologie del logo sull’accessibilità dei siti, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell’attestato di accessibilità; tale attestato viene concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati iscritti all’elenco gestito dal CNIPA;

controlli: il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi.

Le pubbliche amministrazioni provvedono in modo autonomo a valutare l’accessibilità dei propri siti.

Ultimo Aggiornamento:

01-mag-2008 alle 23.14

 

 

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