È stata approvata dal Senato, in via
definitiva, la Legge Finanziaria per l’anno 2005.
Anche quest’anno, per la terza volta
consecutiva, non vanno segnalate novità di rilievo a favore delle persone con
disabilità. Anzi, se possibile, le novità sono ancora inferiori rispetto agli
anni scorsi.
In linea generale la decisa restrizione della
spesa pubblica finirà per incidere in modo significativo sugli enti locali e sui
servizi da questi erogati, quindi anche sulle prestazioni assistenziali erogate
ai soggetti più deboli.
Rispetto alle stesure precedenti, già
commentate in questo sito, va confermata la “scomparsa” dell’articolo che
prevedeva l’attribuzione all’INPS anche delle funzioni di accertamento delle
minorazioni civili e dell’handicap, oltre a quelle già in essere dell’erogazione
delle provvidenze economiche.
Sul versante del riconoscimento delle
minorazioni civili si confidava da più parti in una proroga, se non in
un’abrogazione, della nuova disciplina dei ricorsi. Come noto una norma del 2003
(legge 326/2003) ha soppresso la possibilità, per le persone disabili, di
presentare ricorso amministrativo nel caso in cui una provvidenza venga negata.
L’unico ricorso possibile è davanti al giudice con l’assistenza di un legale.
Questa disciplina entra definitivamente in vigore dal primo gennaio 2005: la
Finanziaria non prevede alcuna proroga.
La seconda, e ultima, novità per le persone
disabili e i loro familiari riguarda le imposte sui redditi. L’attuale normativa
fiscale prevede di poter detrarre dall'imposta dovuta allo Stato, in occasione
della denuncia annuale dei redditi, i cosiddetti oneri di famiglia, cioè una
cifra forfetaria per ogni familiare a carico. La cifra è diversa a seconda che
il familiare a carico sia il coniuge, i figli, o un altro parente. Finora la
detrazione era ammessa fino ad un certo limite di reddito.
La Finanziaria per il 2005 modifica la
disciplina precedente rivedendo le modalità di calcolo del limite reddituale. Al
contempo gli oneri familiari divengono deducibili anzichè detraibili. Questo
significa che le cifre forfetarie per i familiari a carico si deducono dal
reddito complessivo e non dall'imposta dovuta allo Stato. Le nuove cifre
deducibili sono le seguenti:
Quest’ultima deduzione è aumentata a:
-
a 3450 euro,
per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
-
a 3700 euro,
per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Il testo approvato non richiede la gravità
dell’handicap.
Si tratta di aumenti senza dubbio
significativi. Si pensi che la precedente detrazione per figli a carico con
handicap era di 774,69 euro, anche se questa interessava direttamente l'imposta
e non il reddito complessivo.
Va ricordato poi l'introduzione della no tax
area, cioè del limite reddituale (anche questo calcolato con nuovi meccanismi)
al di sotto del quale non sono dovute imposte all'erario. Il limite è di 15.000
euro.
Chi ha reddIti inferiori non deve alcuna imposta allo Stato, ma - al contempo -
non può nemmeno detrarre o dedurre spese sostenute (es.: spese sanitarie, spese
mediche e di assistenza specifica, spese per acquisto ausili o veicoli
adattati). E' un rischio che non corrono i contribuenti con redditi superiori.
Nel complesso, quindi, la revisione delle aliquote di tassazione di cui molto si
è dibattuto nelle ultime settimane, non riguarda e non ha effetto alcuno sui
ceti meno abbienti, cioè su chi non raggiunge nemmeno un reddito sufficiente per
presentare la denuncia annuale dei redditi.
Un’altra deduzione ammessa è quella per le
spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria
assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana. La deduzione massima ammessa è di 1.820 euro. Questa
deduzione non va confusa con quella, già prevista dalla normativa vigente, per
l’assistenza specifica cioè prestata da personale medico, paramedico o
assimilato. Su questo aspetto, che conserva dei coni d’ombra applicativi, non
mancheranno successive indicazioni del Ministero dell’economia.
DISABILI Un “bollino blu” per l’accesso agli strumenti
informatici Le disposizioni per evitare l’emarginazione dalle tecnologie
IL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Una sorta di bollino blu' certificherà l’accessibilità da
parte dei disabili ai siti Internet ed al materiale informatico.
E questa una delle misure contenute nello schema di Dpr
concernente il Regolamento di attuazione della “Legge Stanca” (n.4 del 9 gennaio
2004), che reca disposizioni per favori re l’accesso dei disabili agli strumenti
informatici.
E stato, infatti, approvato dal Consiglio dei Mini stri del
25 febbraio 2005, in via definitiva, lo schema del Regolamento di attuazione
della legge Stanca denominata “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici”.
Il regolamento, finalizzato ad evitare forme di
emarginazione causate dalle nuove tecnologie ed a promuovere l’uso di queste
anche quale strumento di miglioramento della qualità della vita, recepisce le
linee guida dell’Unione Europea ed è stato redatto con il contributo delle più
rappresentative Associazioni che operano nel settore della disabilità, nonché di
competenti operatori in materia di accessibilità di tecnologie informatiche.
Dando attuazione alla Legge “Stanca”, il provvedimento tra
l’altro obbliga le pubbliche amministrazioni, per i contratti di realizzazione o
modifica dei loro siti Internet, ad adeguarli entro 12 mesi alle nuove norme
sull’accessibilità, pena la nullità dei contratti.
Le disposizioni non si limitano a coinvolgere i soggetti
pubblici, ma si estendono anche a quelli privati. Verificato il livello di
accessibilità dei loro siti Web, il Dipartimento per l’innovazione e le
Tecnologie rilascerà infatti un “logo” di certificazione, una sorta di bollino
blu, a cui si era fatto cenno in apertura, attestante il livello di rispondenza
dei siti ai requisiti richiesti, che sarà un marchio distintivo nel la rete.
Questi i punti essenziali del Regolamento che si compone di
9 articoli:
concetto di accessibilità, intesa come capacità dei sistemi
informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che
necessitano, a motivo della propria disabilità, di tecnologie assistite;
• tecnologie assistite, soluzioni tecnologiche che
consentono al disabile di accedere ai servizi erogati
Le pubbliche amministrazioni obbligate ad adeguarsi alle
norme sull’accessibilità dai sistemi informatici; verifica tecnica del
l’accessibilità, operata da esperti iscritti ad un elenco gestito dal CNIPA, e
verifica soggettiva, effettuata con l’intervento del soggetto destinatario,
anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche;
rilascio da parte del Dipartimento per l’innovazione e le
Tecnologie del logo sull’accessibilità dei siti, richiesto dai privati,
effettuato previa contestuale esibizione dell’attestato di accessibilità; tale
attestato viene concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati
iscritti all’elenco gestito dal CNIPA;
controlli: il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo
verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di
accessibilità dei siti e dei servizi.
Le pubbliche amministrazioni provvedono in modo autonomo a
valutare l’accessibilità dei propri siti.