.....SPECIALE ORGANICI A.T.A......INCONTRO AL MINISTERO DELLA P.I. PER IL PERSONALE INIDONEO.....FONDO D'ISTITUTO-DETERMINAZIONE RISORSE FINANZIARIE......

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Assicurazione snals

POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI ALLO SNALS

 

 

1)  POLIZZA INFORTUNI IN ITINERE E ATTIVITA’ PROFESSIONALI

PER IL PERSONALE IN SERVIZIO (POLIZZA N° 262284644)

PERSONALE ASSICURATO:

La garanzia è prestata a favore del:

· personale della scuola di ogni ordine e grado dipendente dallo Stato e dagli Enti Pubblici o Privati;

· personale dell’amministrazione scolastica e dell’università che risulti regolarmente iscritto allo Snals.

 

AMBITO DELLA GARANZIA

L’ambito della garanzia è completa.

 

MASSIMALI DI GARANZIA

Capitale caso di morte: Somma assicurata per persona € 13.000.

Invalidità permanente: Somma assicurata per persona € 25.900.

 

L’indennizzo per invalidità permanente è determinato come segue:

% di invalidità permanente accertata

Indennizzo forfettario

1 - 2

€      154,94

3

€      258,22

4

€      387,34

5

€      516,46

6

€      774,69

7

 €    1.032,91

8

 €    1.549,37

 

A partire  dal 9% di invalidità l’indennizzo è calcolato applicando al capitale assicurato la percentuale di invalidità accertata.Nel caso l’invalidità permanente sia maggiore del 70% della totale, la società liquida un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per l’invalidità permanente totale.

Diaria da ricovero

Somma assicurata  per persona € 26,00 per ogni pernottamento in istituto di cura . La diaria assicurata è corrisposta per un massimo di 30 pernottamenti in istituto di cura per ciascun anno assicurativo.

Diaria per gessatura.

Somma assicurata per persona € 16,00 per ogni giorno di applicazione del gesso.Si precisa che se l’infortunio comporta contemporaneamente il ricovero in ospedale e l’applicazione di gessatura, le due prestazioni, per tale periodo, non cumuleranno tra loro.

DENUNCIA

Va presentata alla Segreteria Generale Snals tramite la Segretaria Provinciale, entro 30 giorni dal sinistro, utilizzando l’apposito modello e deve esser corredata di tutta la documentazione necessaria.

 

PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA (POLIZZA N° 262284644)

PERSONALE ASSICURATO

Tutto il personale in quiescenza iscritto allo Snals.

 

AMBITO DELLA GARANZIA

L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni occorsi agli assicurati in qualità di:

· trasportato su mezzi di trasporto pubblici in conseguenza di incidenti di circolazione;

· guidatore o trasportato di mezzi di trasporto privato in conseguenza di incidenti di circolazione.

Sono esclusi gli infortuni occorsi in qualità di guidatore/trasportato di aereomobile.

DIARIA DA RICOVERO

Somma assicurata per persona €26,00 per ogni pernottamento in istituto di cura. La diaria assicurata è corrisposta per un massimo di 30 pernottamenti in istituto di cura per ciascun anno assicurativo.

DENUNCIA

Va presentata alla Segreteria Generale Snals tramite la Segreteria Provinciale entro 30 giorni dal sinistro, utilizzando l’apposito modulo e deve esser corredata di tutta la documentazione necessaria.

 

2)   POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI ISCRITTI
POLIZZA N° 262284642)

 

PERSONALE ASSICURATO

A) Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, Ministeriali, Provveditoriali, Responsabili degli uffici Scolastici Regionali, Responsabili di Istituti di ricerca, distaccato personale della scuola e che siano connessi nello svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni;

B)   Tutto il personale iscritto allo Snals in costanza di servizio.

 

GARANZIE ASSICURATE

Assicurazione delle responsabilità civile verso terzi

La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento( capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Non sono considerati terzi:il coniuge, i genitori i figli dell’assicurato,nonché qualsiasi altro parente o affine.

 

Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro

La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ( capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1)     1)         ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n°1124 e dell’art. 13 del DLgs 23 febbraio 200 n°38, per gli infortuni( escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n°1124 e DLgs 23 febbraio 200 n°38, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;

2)     2)         ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n° 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n°38 cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente( escluse le malattie professionali) non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni.

MASSIMALI DI GARANZIA

Viene pattuito un massimale di € 750.000 per ogni sinistro, singolo assicurato e per danni a persona con applicazione di un sottolimite pari ad € 300.000 per danni a cose, con il massimo risarcimento di € 3.000.000 per anno assicurativo e per la globalità degli assicurati.

 

RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE

L’assicurazione è prestata per la responsabilità Civile personale e diretta imputabile agli iscritti al sindacato, svolgente le mansioni di cui alla lettera A), per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi      ( esclusi la Pubblica Amministrazione e lo Stato ) nell’espletamento delle proprie mansioni comprese le perdite patrimoniali delle quali gli Assicurati debbano rispondere indirettamente nei confronti della Pubblica Amministrazione che, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa.

La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per danni che questi sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione e allo Stato a seguito di involontaria violazione di obblighi di servizio, regolarmente accertate da organi di controllo, per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da furto,rapina o incendio.

 

MASSIMALI DI GARANZIA

Viene pattuito un massimale di € 100.000 per ogni sinistro e singolo assicurato con il massimo risarcimento di € 1.000.000 per anno assicurativo e per la globalità degli assicurati.

 

DENUNCIA

La denuncia va presentata alla Segreteria Generale, tramite la Segreteria Snals di appartenenza, entro tre giorni da quello in cui l’Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l’assicurazione responsabilità civile verso terzi, o dall’avviso dell’inchiesta pretorile per l’assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

 

3) TUTELA LEGALE

(POLIZZA N° 262284643)

 

PERSONALE ASSICURATO

 

Dirigenti Scolastici,Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi Ministeriali, Provveditoriali, responsabili degli uffici scolastici regionali,Responsabili di istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento, Università ed enti nei quali sia distaccato personale della scuola, iscritto allo Snals e che siano connessi  svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

 

AMBITO DELLA GARANZIA

La polizza assicura, in sede stragiudiziale, l’assistenza legale e relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’assicurato. Tali oneri sono:

· gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;

· le spese giudiziali;

· la liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La società non è tenuta a  

  corrispondere anticipi all’assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati;

· in caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, 

  comprese quelle liquidate in favore dell’altra parte, saranno ad esclusivo carico della Società, dopo

  esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.

 

 

MASSIMALI DI GARANZIA

€ 8.000,00 per sinistro e per anno assicurativo,per ciascun assicurato.

 

DENUNCIA

In caso di sinistro la denuncia deve essere inviata per iscritto alla Segreteria Generale entro tre giorni dalla data in cui esso è avvenuto, o dal giorno in cui l’assicurato ne viene a conoscenza,tramite la Segreteria Provinciale Snals di appartenenza.La denuncia deve contenere l’indicazione del numero di polizza e dell’agenzia. L’esposizione precisa e veritiera del fatto,la precisazione della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

modulo di denuncia

 

Ultimo Aggiornamento:

01-mag-2008 alle 23.14

 

 

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