A partire dal 9% di invalidità
l’indennizzo è calcolato applicando al capitale assicurato la percentuale di
invalidità accertata.Nel caso l’invalidità permanente sia maggiore del 70% della
totale, la società liquida un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato
per l’invalidità permanente totale.
Diaria da ricovero
Somma assicurata per persona €
26,00 per ogni pernottamento in istituto di cura . La diaria assicurata è
corrisposta per un massimo di 30 pernottamenti in istituto di cura per ciascun
anno assicurativo.
Diaria per gessatura.
Somma assicurata per persona €
16,00 per ogni giorno di applicazione del gesso.Si precisa che se l’infortunio
comporta contemporaneamente il ricovero in ospedale e l’applicazione di
gessatura, le due prestazioni, per tale periodo, non cumuleranno tra loro.
DENUNCIA
Va presentata alla Segreteria
Generale Snals tramite la Segretaria Provinciale, entro 30 giorni dal
sinistro, utilizzando l’apposito modello e deve esser corredata di tutta la
documentazione necessaria.
PER IL PERSONALE IN
QUIESCENZA
(POLIZZA N° 262284644)
PERSONALE ASSICURATO
Tutto il personale in
quiescenza iscritto allo Snals.
AMBITO DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale
esclusivamente per gli infortuni occorsi agli assicurati in qualità di:
· trasportato su mezzi di trasporto pubblici in conseguenza di incidenti di
circolazione;
· guidatore o trasportato di mezzi di trasporto privato in conseguenza di incidenti di
circolazione.
Sono esclusi gli infortuni
occorsi in qualità di guidatore/trasportato di aereomobile.
DIARIA DA RICOVERO
Somma assicurata per persona
€26,00 per ogni pernottamento in istituto di cura. La diaria assicurata è
corrisposta per un massimo di 30 pernottamenti in istituto di cura per ciascun
anno assicurativo.
DENUNCIA
Va presentata alla Segreteria
Generale Snals tramite la Segreteria Provinciale entro 30 giorni dal
sinistro, utilizzando l’apposito modulo e deve esser corredata di tutta la
documentazione necessaria.
2) POLIZZA RESPONSABILITA’
CIVILE DEGLI ISCRITTI
POLIZZA N° 262284642)
PERSONALE ASSICURATO
A) Dirigenti Scolastici,
Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, Ministeriali, Provveditoriali,
Responsabili degli uffici Scolastici Regionali, Responsabili di Istituti di
ricerca, distaccato personale della scuola e che siano connessi nello
svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni;
B) Tutto il personale
iscritto allo Snals in costanza di servizio.
GARANZIE ASSICURATE
Assicurazione delle
responsabilità civile verso terzi
La società si obbliga a tenere
indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di
risarcimento( capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a
terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai
rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per
la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato per danni corporali e
materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le
quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di
legge.
Non sono considerati terzi:il
coniuge, i genitori i figli dell’assicurato,nonché qualsiasi altro parente o
affine.
Assicurazione della
responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
La società si obbliga a tenere
indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ( capitali, interessi
e spese) quale civilmente responsabile:
1)
1)
ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n°1124 e dell’art. 13 del
DLgs 23 febbraio 200 n°38, per gli infortuni( escluse le malattie professionali)
per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da
lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai
sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n°1124 e DLgs 23 febbraio 200 n°38,
addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2)
2)
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti
nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n° 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n°38
cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e lesioni
personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente( escluse le
malattie professionali) non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle
menomazioni.
MASSIMALI DI GARANZIA
Viene pattuito un massimale di
€ 750.000 per ogni sinistro, singolo assicurato e per danni a persona con
applicazione di un sottolimite pari ad € 300.000 per danni a cose, con il
massimo risarcimento di € 3.000.000 per anno assicurativo e per la globalità
degli assicurati.
RESPONSABILITA’ CIVILE
PATRIMONIALE
L’assicurazione è prestata per
la responsabilità Civile personale e diretta imputabile agli iscritti al
sindacato, svolgente le mansioni di cui alla lettera A), per perdite
patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi ( esclusi
la Pubblica Amministrazione e lo Stato ) nell’espletamento delle proprie
mansioni comprese le perdite patrimoniali delle quali gli Assicurati debbano
rispondere indirettamente nei confronti della Pubblica Amministrazione che, dopo
aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa.
La società si obbliga a tenere
indenne l’Assicurato per danni che questi sia tenuto a risarcire alla Pubblica
Amministrazione e allo Stato a seguito di involontaria violazione di obblighi di
servizio, regolarmente accertate da organi di controllo, per fatti colposi
connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.La garanzia
comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione e
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti
da furto,rapina o incendio.
MASSIMALI DI GARANZIA
Viene pattuito un massimale di
€ 100.000 per ogni sinistro e singolo assicurato con il massimo risarcimento di
€ 1.000.000 per anno assicurativo e per la globalità degli assicurati.
DENUNCIA
La denuncia va presentata alla
Segreteria Generale, tramite la Segreteria Snals di appartenenza, entro tre
giorni da quello in cui l’Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per
l’assicurazione responsabilità civile verso terzi, o dall’avviso dell’inchiesta
pretorile per l’assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di
lavoro.
3) TUTELA LEGALE
(POLIZZA N° 262284643)
PERSONALE ASSICURATO
Dirigenti Scolastici,Direttori
dei Servizi Generali e Amministrativi Ministeriali, Provveditoriali,
responsabili degli uffici scolastici regionali,Responsabili di istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento, Università ed enti nei
quali sia distaccato personale della scuola, iscritto allo Snals e che siano
connessi svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.
AMBITO DELLA GARANZIA
La polizza assicura, in sede
stragiudiziale, l’assistenza legale e relativi oneri che si rendano necessari a
tutela degli interessi dell’assicurato. Tali oneri sono:
·
gli
onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;
· le spese giudiziali;
· la
liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La
società non è tenuta a
corrispondere anticipi all’assicurato o a pagare acconti
ai legali ed ai periti incaricati;
· in caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le
spese legali e peritali,
comprese quelle liquidate in favore dell’altra parte,
saranno ad esclusivo carico della Società, dopo
esaurimento di quanto
eventualmente a carico di altro assicuratore.
MASSIMALI DI GARANZIA
€ 8.000,00 per sinistro e per
anno assicurativo,per ciascun assicurato.
DENUNCIA
In caso di sinistro la denuncia
deve essere inviata per iscritto alla Segreteria Generale entro tre giorni dalla
data in cui esso è avvenuto, o dal giorno in cui l’assicurato ne viene a
conoscenza,tramite la Segreteria Provinciale Snals di appartenenza.La denuncia
deve contenere l’indicazione del numero di polizza e dell’agenzia. L’esposizione
precisa e veritiera del fatto,la precisazione della data, del luogo, delle cause
e delle conseguenze del fatto stesso,
le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali
testimoni.
modulo di
denuncia