.....Dotazione Organica Ass. Tecnici.....Dite la vostra (riflessioni sulla professionalità docente).....Denuncia dei Redditi 2008.....Problematiche A.T.A......Esami di stato 2007/2008.....Incarichi di Presidenza.....In "Normativa Handicap" tutto sul ruolo dell'insegnante di sostegno.....Dite la Vostra.....SPECIALE A.T.A......Formazione in ingresso personale Docente ed educativo.....Incrementi Stipendiali.....Ordinanza commissioni esame di Maturità.....Concorso Dirigente Tecnico.....Tutto sui debiti formativi..........

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DETRAZIONI FISCALI 2008 - ADEMPIMENTI INTERESSATI

Com’è noto, la finanziaria 2008 ha stabilito che i lavoratori dipendenti per beneficiare delle detrazioni di imposta devono dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni.

La novità di rilievo è costituita dal fatto che la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi di imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.

Restano comunque ferme le condizioni previste dalla legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, art. 12, comma C, per cui i familiari fiscalmente a carico:

1. non devono superare un reddito annuo lordo di euro 2.840,51 .

2. la richiesta delle detrazioni per i figli a carico deve essere obbligatoriamente ripartita al 50% per entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati, o in alternativa, previo accordo tra le parti, possono essere richieste al 100% dal genitore con il reddito più alto. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordi, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limite di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Secondo i principi generali, la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e compete sino al mese in cui la stesse cessa, pertanto sarà applicata fino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.

3. per i figli portatori di handicap sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

4. per "gli altri familiari a carico" si considerano a carico i soggetti con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Essi sono i genitori, ascendenti prossimi, discendenti prossimi, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, gli adottanti (art. 433 c.c.).

Premesso quanto sopra, stante la mancanza di indicazioni a riguardo nei cedolini paga, è opportuno che il personale della scuola interessato, per fruire delle detrazioni in argomento presenti la domanda al Dipartimento dei servizi del Tesoro di afferenza, per il tramite della scuola ove presta servizio, compilando il modulo allegato.   Modulo


SPECIALE ATA EX ENTI LOCALI

 

PERSONALE ATA TRASFERITO DAGLI ENTI LOCALI (ART. 8 LEGGE 124/99) – RILEVAZIONE SERVIZI

Il MPI, ha diramato la nota prot. n. 7640 dell’8/5/2008 indirizzata ai Direttori Generali degli UU.SS.RR. ed ai Dirigenti degli UU.SS.PP., con la quale, ai soli fini della valutazione degli elementi necessari per l’eventuale ridefinizione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale ATA trasferito dagli enti locali, invita a far produrre tramite le istituzioni scolastiche la certificazione relativa al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali sino al 31/12/99 alle dipendenze degli EE.LL

 

NOTA  OPERATIVA

Acquisizione servizi prestati dal personale ATA trasferito dagli Enti Locali allo Stato (ex lege 124/99, art.8)

 

GENERALITA'

Scopo del documento

Il documento illustra le modalità che le istituzioni scolastiche devono seguire per l’acquisizione al SIDI dei servizi prestati nelle istituzioni scolastiche statali dal personale ATA dipendente negli Enti Locali, sino alla data del 31.12.1999, in quanto trasferito allo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

 

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Per il personale proveniente dagli enti locali, entro la data del 31.12.1999, è necessario acquisire nel SIDI le informazioni relative al servizio prestato nell’ente locale prima del passaggio nei ruoli della Pubblica Istruzione e ai periodi di servizio militare di leva in corso di prestazione o prestati successivamente all’entrata in vigore della L. 958/86 (30 gennaio 1987).

Tali informazioni devono essere acquisite tramite la funzione “Dichiarazione Servizi Pregressi quadri B, D, E, F e G.

I servizi di ruolo possono essere acquisiti cumulando gli anni di permanenza nella stessa qualifica, mentre i periodi dei servizi non di ruolo devono essere acquisiti in maniera distinta.

 

Al fine di semplificare l’inserimento dei periodi a sistema, gli interessati compileranno e sottoscriveranno il prospetto con il riepilogo dei servizi, come da fac-simile in allegato 1.

Di seguito è riportata, inoltre, una breve guida per l’acquisizione dei dati nonché la specifica tabella di equipollenza dei profili professionali Stato/Ente locale, al fine della valutazione del relativo servizio, e la codifica delle tipologie delle istituzioni scolastiche.

Servizi militari (sezione B)

Le informazioni da acquisire sono:

o        data  inizio del servizio (obbligatoria nella forma GG/MM/AAAA);

o        data fine del servizio (obbligatoria nella forma GG/MM/AAAA);

o        codice del servizio (obbligatorio – indicare “M001);

o        codice supervalutabilità (obbligatorio – indicare “00).

Servizi non di ruolo NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI in qualità di personale docente DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI (sezione D)

Le informazioni da acquisire sono:

o        decorrenza giuridica (obbligatoria nella forma GG/MM/AAAA);

o        decorrenza economica (impostare come decorrenza giuridica);

o        data fine servizio retribuito (obbligatoria nella forma GG/MM/AAAA);

o        tipo servizio (obbligatorio – indicare “P001);

o        tipo attività  (obbligatorio – indicare “06);

o        tipo nomina (obbligatorio – indicare “N01);

o        tipo scuola (obbligatorio)

o        situazione previdenziale (obbligatoria – indicare RC02 Servizio prestato con iscrizione alla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti degli enti locali) (I.N.P.D.A.P.)).

 

Servizi di ruolo NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI in qualità di personale docente DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI (sezione E)

Le informazioni da acquisire sono:

o        decorrenza giuridica (obbligatoria nella forma GG/MM/AAAA);

o        decorrenza economica (impostare come decorrenza giuridica);

o        data fine servizio retribuito (facoltativa nella forma GG/MM/AAAA);

o        tipo servizio (obbligatorio – indicare “P001);

o        tipo attività  (obbligatorio – indicare “06);

o        tipo scuola (obbligatorio).

 

Servizi non di ruolo NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI in qualità di personale A.T.A. DIPENDENTE  DAGLI ENTI LOCALI (sezione F)

Le informazioni da acquisire sono:

o        decorrenza giuridica (obbligatoria nella forma GG/MM/AAAA);

o        decorrenza economica (impostare come decorrenza giuridica);

o        data fine servizio retribuito (obbligatorio nella forma GG/MM/AAAA);

o        tipo servizio (obbligatorio – indicare “P001);

o        tipo scuola (obbligatorio);

o        profilo (facoltativo e da indicare solo per servizi prestati dall’anno scolastico 85/86 – per la corrispondenza profilo ente locale/profilo comparto scuola consultare la tabella 2 in allegato);

o        situazione previdenziale (obbligatoria – indicare RC02 Servizio prestato con iscrizione alla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti degli enti locali) (I.N.P.D.A.P.)).

 

Servizi di ruolo NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI in qualità di personale A.T.A. DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI (sezione G)

Le informazioni da acquisire sono:

o        decorrenza giuridica (obbligatoria nella forma GG/MM/AAAA);

o        decorrenza economica (impostare come decorrenza giuridica);

o        data fine servizio retribuito (facoltativa nella forma GG/MM/AAAA);

o        tipo servizio (obbligatorio – indicare “P001);;

o        tipo scuola (obbligatorio);

o        profilo (facoltativo e da indicare solo per servizi prestati dall’anno scolastico 85/86 – per la corrispondenza profilo ente locale/profilo comparto scuola consultare la tabella 2 in allegato).

 

ALLEGATI

Allegato 1   (da compilare e sottoscrivere a cura dell’interessato)

 

 

  Cognome   ………………………………………Nome………………………………………………

  

Data di nascita    .. / .. / ….                               Provincia di nascita ………………………………...

 

Servizi militari

 

  Data inizio   .. / .. / ….                            Data fine   .. / .. / ….

 

 

SERVIZI  PRESTATI  ALLE  DIPENDENZE  DELL’ENTE  LOCALE (DALL’1 AL 4)

 

1) Servizi non di ruolo in qualità di docente nelle istituzioni scolastiche statali fino al 31.12.1999:

 

  Data inizio   .. / .. / ….                            Data fine   .. / .. / ….                              Tipo scuola ….

 

  Data inizio   .. / .. / ….                            Data fine   .. / .. / ….                              Tipo scuola ….

  

  

2) Servizi di ruolo in qualità di docente nelle istituzioni scolastiche statali fino al 31.12.1999:

 

 

  Data inizio   .. / .. / ….                            Data fine   .. / .. / ….                                Tipo scuola ….

 

  Data inizio   .. / .. / ….                            Data fine   .. / .. / ….                                Tipo scuola ….

  

 

3) Servizi non di ruolo in qualità di pers.le ATA nelle istituzioni scolastiche statali fino al 31.12.1999:

 

 

  Data inizio   .. / .. / ….           Data fine   .. / .. / ….                   Tipo scuola ….          Profilo ….

 

  Data inizio   .. / .. / ….           Data fine   .. / .. / ….                   Tipo scuola ….          Profilo ….

 

 

4) Servizi di ruolo in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali fino al 31.12.1999:

 

  Data inizio   .. / .. / ….           Data fine   .. / .. / ….                   Tipo scuola ….            Profilo ….

 

  Data inizio   .. / .. / ….           Data fine   .. / .. / ….                   Tipo scuola ….            Profilo ….

 

 

 

                data___________                                 FIRMA______________________

 

* Per “tipo scuola vedi all. 3

 

Allegato 2

CORRISPONDENZA  TRA  PROFILI  PROFESSIONALI

DEL  PERSONALE  DIPENDENTE  DALLO  STATO  (COMPARTO  SCUOLA)  E PERSONALE  DIPENDENTE  DAGLI ENTI  LOCALI

ALLA  DATA  DEL  31.12.1999

Profili professionali della scuola

 

Profili professionali degli Enti locali

Collaboratore scolastico (CS)

Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo

Assistente amministrativo (AA)

Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente tecnico (AT)

Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio

Responsabile amministrativo (RA)

 

Segretario ragioniere economo, Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario amministrativo contabile, Istruttore direttivo amministrativo, Istruttore direttivo contabile, Istruttore direttivo amministrativo contabile

Docente diplomato negli istituti di secondo grado

Assistenti di cattedra, Insegnanti tecnico-pratici

Allegato 3

 

TABELLA  “TIPO SCUOLA

Cod.        Descrizione

AA1          Scuola dell’infanzia

EE1          Scuola primaria

MM1        Scuola secondaria di I grado

SS1          Scuola secondaria di II grado

IC1           Istituto comprensivo

IS1           Istituto superiore

CT1          Centro territoriale

PC1          Liceo classico

PL1          Liceo linguistico

PM1         Istituto magistrale

PQ1          Scuola magistrale

PS1          Liceo scientifico

RA1          Istituto professionale per l'agricoltura e l’ambiente

RA2          Istituto professionale per l’agricoltura

RB1          Scuola tecnica per l'arte bianca

RC1          Istituto professionale commerciale

RC2          Istituto professionale per i servizi turistici

RC3          Istituto professionale per i servizi pubblicitari

RC4          Istituto professionale per i servizi commerciali

RC5          Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici e della pubb.

RE1          Istituto professionale industriale e artistico per ciechi

RF2          Istituto professionale femminile

RF1          Istituto professionale per i servizi sociali

RH2         Istituto professionale alberghiero

RH1         Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione

RI1           Istituto professionale industria e artigianato

RM1         Istituto professionale industria e attività marinare

RN1         Istituto professionale per l'alimentazione

RS1          Istituto professionale industria e artigianato per sordomuti

RT1          Istituto professionale per l'industria edile

RV1          Istituto professionale cinematografia e televisione

SD1         Istituto d'arte

SL1          Liceo artistico

SM1         Accademia di belle arti

SN1         Accademia nazionale di danza

SQ1         Istituto superiore per le industrie artistiche

SR1          Accademia nazionale d'arte drammatica

ST1          Conservatorio di musica

TA1          Istituto tecnico agrario

TB1          Istituto tecnico aeronautico

TD1         Istituto tecnico commerciale

TD2         Istituto tecnico commerciale e per geometri

TE1          Istituto tecnico femminile

TF1          Istituto tecnico industriale

TH1         Istituto tecnico nautico

TL1          Istituto tecnico per geometri

TN1         Istituto tecnico per il turismo

VC1          Convitto nazionale

VC2          Convitto annesso

VE1          Educandato

VE2          Educandato annesso

 

 

AI  DIRETTORI  GENERALI

DEGLI  UFFICI  SCOLASTICI               REGIONALI

 

                                                                              AI  DIRIGENTI  DEGLI

UFFICI  SCOLASTICI  PROVINCIALI

 

                                                              LORO  SEDI

 

 

                                               e, p.c.                      All’Ufficio di Gabinetto

                                                                              dell’onorevole Ministro                                                                                                                                                                                                                                                                                                      “                          Al Capo Dipartimento

                                                                              del Dipartimento per l’istruzione                                                                                                                                                                                       SEDE

 

Oggetto: personale ATA trasferito dagli enti locali (art 8 legge 124/99) – rilevazione servizi -

 

                La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, al comma 147, che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, sia “…esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124..

 

                Come noto, per effetto del decreto ministeriale 5 aprile 2001, l’inquadramento di tale personale è stato effettuato in base al maturato economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento e non in funzione dell’anzianità di servizio conseguita nell’Ente locale.

                Pertanto, al solo fine di procedere alla valutazione degli elementi necessari per l’eventuale ridefinizione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale in parola, secondo quanto previsto dall’articolo 66, comma 6, del CCNL 4/8/95, che continua a trovare applicazione per effetto dell’articolo 146 del vigente Contratto di comparto, si pregano le SS.LL. di adottare le necessarie iniziative affinché lo stesso personale, per il tramite dei dirigenti scolastici, sia invitato a produrre alle sedi di attuale titolarità o di servizio, la certificazione dell’Ente locale, relativa al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali, sino al 31.12.99, alle dipendenze dei medesimi Enti.

 

                Con specifica nota tecnica, allegata alla presente, vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la trasmissione al Sistema informativo dei dati comunicati.

 

 

                Nel ribadire, ancora, che la presente rilevazione ha il solo scopo della verifica degli effetti dell’eventuale inquadramento in ruolo secondo la normativa innanzi richiamata, si fa presente che, limitatamente ai servizi di ruolo, i dati da trasmettere possono essere accorpati nella misura massima possibile, al fine dello snellimento delle procedure di trasmissione al SIDI.

                Nel precisare, inoltre, che la rilevazione in parola dovrà essere sollecitamente definita da questo Ministero, si evidenzia la necessità che il personale in questione sia invitato a produrre la propria certificazione entro il 30 maggio p.v. affinché le stesse istituzioni scolastiche, dopo la verifica degli atti, a cura del dirigente scolastico, possano concludere la trasmissione al Sistema informativo non oltre il 6 giugno successivo.

               

                Si evidenzia, da ultimo, che nell’ipotesi in cui le attestazioni dei servizi siano già in possesso dell’istituzione scolastica, in quanto depositate nel fascicolo personale, resta fermo l’onere a cura dell’interessato della esibizione della certificazione valutabile e della scheda allegato 1, di cui alla nota operativa. Limitatamente al servizio militare, può far fede la sola dichiarazione personale, contenuta nella citata scheda.


DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALL’ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 104/92 – NUOVE PRECISAZIONI INPS

L’INPS con la circolare n. 53 del 29/4 u.s. ha fornito delle autorevoli precisazioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92.

Tale provvedimento, sia pur non vincolante per le istituzioni scolastiche, rappresenta un utile riferimento per la fruizione del diritto ai permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 da parte del personale della scuola.

Pur rinviando alla lettura del testo che provvediamo ad inserire in area riservata, si riportano, qui di seguito, gli aspetti salienti della precisazioni:

·         la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi, e’ un potere che compete esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto lavorativo (anche alla luce dell’orientamento giuridico espresso dalla citata sentenza della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro del 5 gennaio 2005 n. 175), nell’esercizio del diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi in argomento;

·         laddove la commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, è efficace fino all’accertamento definitivo da parte della commissione;

·         il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se stesso, può anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave;

·         il divieto previsto dall’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001 di cumulare nello stesso mese periodi di congedi straordinari (max due anni) con i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 è da riferirsi unicamente al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprende, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse


D.D.G. 16 marzo 2007 - graduatorie ad esaurimento personale docente a.s. 2008/2009 - acquisizione titoli di sostegno da parte di personale non iscritto con riserva negli elenchi di sostegno.

 Con D.M. 35 del 2 aprile 2008 è stato fissato al 30 giugno 2008, tra l’altro, il termine entro il quale, ai fini dello scioglimento della riserva nell’elenco del sostegno, deve essere conseguito il relativo diploma di specializzazione da parte del personale che ha ottenuto, ai sensi del D.D.G. in oggetto, l’inclusione con riserva negli elenchi del sostegno, compilando il modello 1 di domanda, sezione C2 lettera R o il modello 2, sezione B4, lettera Q o R o S o T.Ciò premesso, atteso che la normativa vigente (art.319, comma 4 del D. leg.vo n.297/94) prevede, quale titolo di accesso alla attività di sostegno, il diploma di specializzazione specifico, questo Ministero, al fine di tutelare i diritti degli alunni interessati, ritiene di potersi avvalere di personale qualificato, come sancito dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104/92, ancorché non iscritto con riserva negli elenchi di sostegno ai sensi del D.M. 16/3/07.

A tal fine, le SS.LL. procederanno all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dell’avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2008 da parte dei docenti sopra citati, già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento o che sciolgono la riserva e si iscrivono a pieno titolo nelle graduatorie predette per l’as. 2008/2009. Il personale in questione, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato e determinato sarà collocato, per l’a.s. 2008/2009, negli elenchi del sostegno in posizione subordinata rispetto al personale che scioglie la riserva nei medesimi elenchi ai sensi del citato D.M. 35/08.

Detto personale deve produrre apposita istanza entro il termine perentorio del 30 giugno 2008, secondo istruzioni che saranno pubblicate sul sito internet di questo Ministero www.pubblica.istruzione.it il 26 maggio 2008.


FONDO D'ISTITUTO-DETERMINAZIONE RISORSE FINANZIARIE – RISCONTRO INCONTRO MPI/OO.SS.

Si è svolto nella mattinata odierna il programmato incontro MPI/OO.SS. sulle problematiche connesse con la determinazione delle risorse finanziarie da destinare al Fondo di istituto. In apertura di seduta, l’Amministrazione ha informato i rappresentanti sindacali sulla predisposizione di una bozza di nota da diramare in cui vengono chiariti i parametri finanziari considerati per la definizione del Fondo di ciascuna istituzione scolastica. In tale disposizione verrà precisato che:

·         i punti di erogazione del servizio sono da riferirsi a quelli in base ai quali sono calcolati gli alunni ai fini della formazione delle classi, con esclusione delle succursali. Ogni scuola nell’e-mail di assegnazione dei fondi riceverà comunicazione sui punti di erogazione del servizio considerati, nonché del numero degli addetti docenti ed ATA calcolati;

·         tra gli addetti non vengono considerati gli insegnanti di religione ed il personale collocato fuori ruolo;

·         per il personale ATA nel numero degli addetti sono considerati anche quelli abbattuti in presenza di contratti CO.CO.CO. (assistenti amministravi e tecnici) e di contratti d’appalto/ ex LSU stabilizzati (collaboratori scolastici);

·         l’assegnazione degli addetti riferiti al sostegno nelle superiori avverrà con un coefficiente scaturito dal rapporto tra organico di diritto e quello di fatto pari a circa 0,3 (es. presenza di 1 docente X 0,3 = zero addetto; 2 docenti X 0,3 = 0,60 è pari ad 1 addetto, ecc.).

In merito a quanto rappresentato dall’Amministrazione, la delegazione dello SNALS-CONFSAL, unitamente agli altri rappresentanti sindacali sia pur in toni diversi, ha:

-              apprezzato le precisazioni annunciate dall’Amministrazione;

-       chiesto di conoscere gli esiti del monitoraggio sull’assegnazione dei fondi alle scuole per l’avviamento alla pratica sportiva ai fini dell’individuazione per il prossimo a.s. di criteri congrui e trasparenti per ogni ordine di scuola interessato;

-       proposto di inserire nella nota chiarimenti in ordine alle assegnazioni da disporre alle istituzioni scolastiche anche per le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, l’indennità per lo svolgimento di funzioni superiori.

L’Amministrazione al termine della riunione si è impegnata ad inviare alle OO.SS., a breve, una bozza della nota contenente quanto da loro richiesto.


INCONTRO AL MINISTERO DELLA P.I. PER IL PERSONALE INIDONEO

In data odierna si è svolto presso il Ministero della Pubblica Istruzione il previsto incontro per trattare il problema del personale inidoneo. E’ proseguito il confronto finalizzato alla definizione del Contratto collettivo nazionale integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute. Nello stesso sarà disciplinato l’utilizzo del personale docente ed educativo inidoneo, che verrà inserito nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dalla Legge 244/07 (Finanziaria 2008), in attesa della mobilità da disporre con le modalità definite dalla stessa Legge. Il contratto, in via di definizione, stabilirà le modalità di utilizzo sia per coloro che attualmente sono già utilizzati, sia per coloro che lo saranno successivamente, in quanto inidonei alla funzione docente per motivi di salute. La nostra delegazione, coerentemente alla posizione tenuta nei precedenti incontri, si è battuta perché il contratto garantisca al massimo il personale docente ed educativo angosciato per la data<